1 L’accomandante non è soggetto a perdita se non fino al totale del capitale da esso accomandato.
2 In difetto di speciali stipulazioni, la misura della partecipazione dell’accomandante agli utili ed alle perdite è rimessa al libero apprezzamento del giudice.
3 Qualora il capitale accomandato non sia stato interamente versato o sia stato diminuito, possono esservi aggiunti gli interessi, gli utili e l’onorario, che fosse dovuto all’accomandante, ma solo fino a che sia raggiunto l’ammontare iscritto del capitale accomandato.
The partnership may acquire rights, assume obligations, and sue and be sued in its own name.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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