Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 601 D. Partecipazione agli utili ed alle perdite

1 L’accomandante non è soggetto a perdita se non fino al totale del capitale da esso accomandato.

2 In difetto di speciali stipulazioni, la misura della partecipazione dell’accomandante agli utili ed alle perdite è rimessa al libero apprezzamento del giudice.

3 Qualora il capitale accomandato non sia stato interamente versato o sia stato diminuito, possono esservi aggiunti gli interessi, gli utili e l’onorario, che fosse dovuto all’accomandante, ma solo fino a che sia raggiunto l’ammontare iscritto del capitale accomandato.

Art. 602 A. In general

The partnership may acquire rights, assume obligations, and sue and be sued in its own name.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.