1 I creditori personali di un socio non hanno azione sul patrimonio sociale per ottenere pagamento o garanzia.
2 Essi non possono procedere ad atti esecutivi se non sulle somme alle quali il socio ha diritto per interessi, per onorario e per utili, e sulla quota che gli spetta nella liquidazione.
1 The personal creditors of a partner have no rights to the partnership’s assets for the purposes of satisfying or securing their claims.
2 Enforcement proceedings brought by them are limited to the interest, fees, profit and share in the proceeds of liquidation payable to their debtor in his capacity as partner.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.