1 I creditori della società hanno diritto di essere pagati sul patrimonio sociale, ad esclusione dei creditori personali dei singoli soci.
2 I soci non possono concorrere nel fallimento della società come creditori delle quote da essi conferite e degli interessi correnti; possono, invece, far valere i crediti che hanno per interessi scaduti, per onorario e per spese fatte nell’interesse della società.
1 The partnership’s creditors are entitled to satisfaction from the partnership’s assets to the exclusion of the personal creditors of the individual partners.
2 Partners have no claim as creditors in insolvency for their capital contributions and accrued interest, but may assert claims for interest already due, fees and any expenses incurred on the partnership’s behalf.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.