1 Il detentore di un animale è responsabile del danno da esso cagionato, ove non provi d’avere adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nel custodirlo e vigilarlo, o che il danno si sarebbe verificato anche usando questa diligenza.
2 Gli è salvo il regresso se l’animale sia stato aizzato da terza persona o dall’animale di un altro.
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31 Abrogato dall’art. 27 n. 3 della L del 20 giu. 1986 sulla caccia, con effetto dal 1° apr. 1988 (RU 1988 506; FF 1983 II 1169).
1 In the event of damage caused by an animal, its keeper is liable unless he proves that in keeping and supervising the animal he took all due care or that the damage would have occurred even if all due care had been taken.
2 He has a right of recourse if the animal was provoked either by another person or by an animal belonging to another person.
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31 Repealed by Art. 27 No 3 of the FA of 20 June 1986 on Hunting, with effect from 1 April 1988 (AS 1988 506; BBl 1983 II 1197).
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