Nessun socio può fare per proprio conto affari, che possano frustrare o pregiudicare lo scopo della società.
No partner may carry out transactions for his own benefit which thwart or obstruct the purpose of the partnership.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.