Ogni socio è tenuto a far parte agli altri soci dei guadagni, che per loro natura spettano alla società.
Each partner is obliged to share with his fellow partners any profit which by nature belongs to the partnership.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.