1 Il fideiussore che paga il debito principale o una parte di esso deve informarne il debitore.
2 Il fideiussore perde il suo diritto di regresso qualora ometta di fare questa notifica e il debitore principale paghi una seconda volta ignorando e potendo ignorare il pagamento già eseguito.
3 È riservata l’azione per indebito arricchimento contro il creditore.
1 Where the surety pays the principal obligation in full or in part, he must notify the principal debtor.
2 If he fails to do so and the principal debtor pays it again because he was not and could not be expected to be aware of the surety’s payment, the surety forfeits his right of recourse against the principal debtor.
3 This does not affect any claim against the creditor for unjust enrichment.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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