1 Chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova.
2 Il danno di cui non può essere provato il preciso importo, è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all’ordinario andamento delle cose ed alle misure prese dal danneggiato.
3 Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, le spese di cura possono essere fatte valere adeguatamente come danno anche quando eccedono il valore dell’animale.26
26 Introdotto dal n. II della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
1 A person claiming damages must prove that damage occurred.
2 Where the exact value of the damage cannot be quantified, the court shall estimate the value at its discretion in the light of the normal course of events and the steps taken by the person suffering damage.
3 The costs of treating animals kept as pets rather than for investment or commercial purposes may be claimed within appropriate limits as a loss even if they exceed the value of the animal.26
26 Inserted by No II of the FA of 4 Oct. 2002 (Animals), in force since 1 April 2003 (AS 2003 463; BBl 2002 3885 5418).
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