1 L’esercizio a titolo professionale della mediazione matrimoniale o di ricerca di partner nei confronti di persone all’estero o per esse sottostà all’autorizzazione e alla vigilanza di un’autorità designata dal diritto cantonale.
2 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione e disciplina segnatamente:
1 Professional marriage and partnership brokerage activities involving foreign nationals require a licence issued by the authority designated by cantonal law and are regulated by that authority.
2 The Federal Council shall issue the implementing provisions and determine in particular:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.