1 Il mandatario, che indebitamente commette la trattazione dell’affare ad un terzo, è responsabile dell’operato di questo, come se fosse suo proprio.
2 S’egli è autorizzato a farsi sostituire, è responsabile soltanto della debita diligenza nello scegliere e nell’istruire il terzo.
3 In entrambi i casi il mandante può far valere direttamente contro il terzo le azioni che contro questo competono al mandatario.
1 A mandatee who has delegated the business entrusted to him to a third party without authority is liable for the latter’s actions as if they were his own.
2 Where such delegation was authorised, he is liable only for any failure to act with due diligence when selecting and instructing the third party.
3 In both cases, claims held by the mandatee against the third party may be enforced by the mandator directly against the third party.
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