1 Finché le edizioni dell’opera cui ha diritto l’editore non siano esaurite, l’autore non può disporre altrimenti, a pregiudizio dell’editore, né dell’opera intera, né di singole parti di essa.
2 L’autore può sempre ripubblicare gli articoli di giornali e le singole pubblicazioni di poca estensione inserite nelle riviste.
3 Le memorie che fanno parte di un’opera collettiva e quelle di maggior estensione inserite nelle riviste non possono essere ripubblicate dall’autore prima che siano trascorsi tre mesi da quando ne fu compiuta la pubblicazione.
1 As long as the editions of the work to which the publisher is entitled have not yet been exhausted, the originator may not make other arrangements regarding the work or parts thereof to the publisher’s detriment.
2 Newspaper articles or relatively short passages of magazine copy may be published elsewhere by the originator at any time.
3 Contributions to collections or anthologies and relatively lengthy magazine articles must not be published elsewhere by the originator within three months of the appearance in print of such contribution or article.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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