Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 361 A. Disposizioni inderogabili tanto a svantaggio del datore di lavoro quanto del lavoratore

1 Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro:220

articolo 321c capoverso 1 (lavoro straordinario);

articolo 323 capoverso 4 (anticipazioni);

articolo 323b capoverso 2 (compensazione con crediti);

articolo 325 capoverso 2 (cessione e costituzione in pegno di crediti di salario);

articolo 326 capoverso 2 (affidamento di lavoro);

articolo 329d capoversi 2 e 3 (salario relativo alle vacanze);

articolo 329g (congedo di paternità); 221

articolo 329h (congedo di assistenza ai familiari);222

articolo 331 capoversi 1 e 2 (devoluzioni a scopo di previdenza a favore del personale);

articolo 331b (cessione e costituzione in pegno di crediti in prestazioni di previdenza);

...223

articolo 334 capoverso 3 (disdetta del rapporto di lavoro dilunga durata);

articolo 335 (disdetta del rapporto di lavoro);

articolo 335c capoverso 3 (termini di disdetta);224

articolo 335i (obbligo di negoziazione)

articolo 335k (piano sociale durante un fallimento o una procedura concordataria);225

articolo 336 capoverso 1 (disdetta abusiva);

articolo 336a (indennità in caso di disdetta abusiva);

articolo 336b (indennità, procedura);

articolo 336d (disdetta in tempo inopportuno da parte del lavoratore);

articolo 337 capoversi 1 e 2 (risoluzione immediata per cause gravi);

articolo 337b capoverso 1 (conseguenze della risoluzione giustificata);

articolo 337d (conseguenze del mancato inizio o dell’abbandono ingiustificato dell’impiego);

articolo 339 capoverso 1 (esigibilità dei crediti);

articolo 339a (obbligo di restituzione);

articolo 340b capoversi 1 e 2 (effetti della contravvenzione al divieto di concorrenza);

articolo 342 capoverso 2 (effetti di diritto civile del diritto pubblico);

...226

articolo 346 (disdetta anticipata del rapporto di tirocinio);

articolo 349c capoverso 3 (impedimento di viaggiare);

articolo 350 (caso speciale di disdetta);

articolo 350a capoverso 2 (obbligo di restituzione).227

2 Sono nulli gli accordi e le clausole di contratti normali e contratti collettivi di lavoro deroganti alle disposizioni surriferite a svantaggio del datore di lavoro o del lavoratore.

220 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).

221 Introdotto n. II 1 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).

222 Introdotto n. II 1 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).

223 Abrogato dall’all. n. 2 della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477).

224 Introdotto n. II 1 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).

225 Introdotto dall’all. della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

226 Rinvio stralciato giusta l’all. n. 5 della LF del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 III 2427).

227 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472; FF 1984 II 494).

Art. 360f 6. Notification

A canton issuing a standard employment contract pursuant to Article 360a must forward a copy to the competent federal office222.

221 Inserted by Annex No 2 to the FA of 8 Oct. 1999 on Workers posted to Switzerland, in force since 1 June 2004 (AS 2003 1370; BBl 1999 6128).

222 Now the State Secretariat for Economic Affairs (SECO).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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