1 Dopo il tempo di prova, il lavoratore non può disdire il rapporto di lavoro se un suo superiore, di cui è in grado di assumere le funzioni, oppure il datore di lavoro stesso è, alle condizioni indicate nell’articolo 336c capoverso 1 lettera a, impedito di esercitare la sua attività e tale attività dev’essere assunta dal lavoratore finché dura l’impedimento.
2 L’articolo 336c capoversi 2 e 3 è applicabile per analogia.
199 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472 FF 1984 II 494).
1 After the probation period has expired, the employee may not terminate the employment relationship if he is required to deputise for a hierarchical superior whose function the employee is capable of assuming or for the employer himself who is prevented from working by the reasons set out at Article 336c paragraph 1 letter a.
2 Article 336c paragraphs 2 and 3 apply mutatis mutandis.
201 Amended by No I of the FA of 18 March 1988, in force since 1 Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551).
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