1 Per la proprietà di un’abitazione ad uso proprio, il lavoratore può chiedere al suo istituto di previdenza, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, il versamento di un importo.
2 Fino a 50 anni, i lavoratori possono prelevare un importo pari al massimo alla loro prestazione di libero passaggio. I lavoratori di oltre 50 anni possono prelevare al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avrebbero avuto diritto all’età di 50 anni oppure la metà della prestazione di libero passaggio cui hanno diritto al momento del prelievo.
3 Il lavoratore può impiegare questo importo anche per l’acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe, posto che l’abitazione finanziata in questo modo sia destinata ad uso proprio.
4 Il prelievo comporta in pari tempo una riduzione delle prestazioni di previdenza, calcolata in base ai rispettivi regolamenti di previdenza e alle basi tecniche degli istituti di previdenza. Per evitare le conseguenze di un’eventuale riduzione delle prestazioni in caso di decesso o d’invalidità, l’istituto di previdenza stesso offre un’assicurazione complementare o si presta quale intermediario per la stipulazione di un’assicurazione complementare.
5 Per i lavoratori coniugati il prelievo e ciascuna successiva costituzione di un pegno immobiliare sono ammessi solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice civile. La presente disposizione si applica anche ai partner registrati.158
6 Quando i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo l’articolo 123 del Codice civile159, gli articoli 280 e 281 CPC160 e gli articoli 22−22b della legge del 17 dicembre 1993161 sul libero passaggio. La presente disposizione si applica anche in caso di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata.162
7 Se il prelievo anticipato o la costituzione in pegno pregiudicano le liquidità dell’istituto di previdenza, quest’ultimo può differire il disbrigo delle relative domande. L’istituto di previdenza fissa nel suo regolamento un ordine delle priorità per il differimento di questi prelievi anticipati o di queste costituzioni in pegno. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
8 Sono inoltre applicabili gli articoli 30d, 30e, 30g e 83a della legge federale del 25 giugno 1982163 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.164
157 Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3272 2378; FF 1992 VI 209).
158 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
162 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
164 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
1 At any time up to three years before becoming entitled to draw retirement benefits, the employee may claim an amount from his benefits scheme for the purpose of acquiring a property for his own personal use.
2 Employees under the age of 50 may withdraw an amount up to the limit of their transferable benefits. Employees aged 50 or older are entitled to withdraw no more than the transferable benefit entitlement they would have had at 50 or one-half of their transferable benefit entitlement at the time of the early withdrawal.
3 The employee may also use such amount for the purpose of acquiring shares in a housing cooperative or similar participatory venture provided a residential unit jointly financed in this manner is for the employee’s own personal use.
4 The early withdrawal brings about an immediate reduction in occupational benefit entitlements in accordance with the benefits scheme regulations and the actuarial basis employed by the benefits scheme. In order to avoid a shortfall in benefits cover resulting from this reduction in benefits in the event of death or disability, the benefits scheme offers supplementary insurance either directly or as broker for a third-party insurer.
5 Married employees may make such an early withdrawal and any subsequent establishment of a charge on immovable property only with the written consent of their spouse. Where the employee cannot obtain such consent or if it is withheld, the employee may apply to the civil courts. The same applies to registered partnerships.159
6 Where married persons divorce before the benefits fall due, the early withdrawal is deemed a transferable benefit and is divided in accordance with Article 123 of the Civil Code160, Articles 280 and 281 CPO161 and Articles 22–22b of the Vested Benefits Act of 17 December 1993162. The same applies in the event of judicial dissolution of a registered partnership.163
7 If the early withdrawal or pledge of entitlements jeopardises the liquidity of the benefits scheme, the fund may defer execution of the requests concerned. The benefits scheme must lay down in its regulations the order of priority in which early withdrawals or pledges of entitlements will be deferred in such an event. The Federal Council regulates the details.
8 In other respects Articles 30d, 30e, 30g and Article 83a of the Federal Act of 25 June 1982164 on Occupational Old Age, Survivors' and Invalidity Pension Provision are applicable.165
158 Inserted by No II of the FA of 17 Dec. 1993 on the Promotion of Home Ownership using Occupational Pension Benefits, in force since 1 Jan. 1995 (AS 1994 2372; BBl 1992 VI 237).
159 Amended by Annex No 1 of the FA of 19 June 2015 (Pension Equality on Divorce), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
163 Amended by Annex 1 of the FA of 19 June 2015 (Pension Equality on Divorce), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
165 Amended by Annex No 1 of the FA of 19 June 2015 (Pension Equality on Divorce), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
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