1 Se il lavoratore vive in comunione domestica con il datore di lavoro, questi deve fornirgli vitto sufficiente e alloggio irreprensibile.
2 Se il lavoratore, senza colpa da parte sua, è impedito di lavorare per malattia o infortunio, il datore di lavoro deve procurargli la cura e il trattamento medico per un tempo limitato, cioè per tre settimane nel primo anno di servizio e poi, per un tempo equamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari.
3 Il datore di lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso di gravidanza e di puerperio.
1 Where the employee lives in the employer’s household, the employer must provide adequate board and appropriate lodgings.
2 If the employee is prevented from working through no fault of his own by sickness or accident, the employer must provide care and medical assistance for a limited period, this being three weeks within the first year of service and thereafter for appropriately longer periods depending on the duration of the employment relationship and the particular circumstances.
3 The employer has the same obligations in the event that an employee is pregnant or gives birth.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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