1 Il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro.
2 La misura della diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del lavoratore, quali il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere.
1 The employee is liable for any damage he causes to the employer whether wilfully or by negligence.
2 The extent of the duty of care owed by the employee is determined by the individual employment contract, taking due account of the occupational risk, level of training and technical knowledge associated with the work as well as the employee’s aptitudes and skills of which the employer was or should have been aware.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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