1 Il contratto viziato da errore, dolo o timore si considera ratificato, se, nel termine di un anno, la parte per la quale non è obbligatorio non abbia notificato all’altra, che essa non intende mantenerlo o non abbia chiesto la restituzione della fatta prestazione.
2 Il termine decorre nel caso di errore o di dolo dal momento in cui furono scoperti, e, nel caso di timore, dal momento in cui è cessato.
3 La ratifica di un contratto viziato da dolo o timore non esclude per sé stessa l’azione pel risarcimento del danno.
1 Where the party acting under error, fraud or duress neither declares to the other party that he intends not to honour the contract nor seeks restitution for the performance made within one year, the contract is deemed to have been ratified.
2 The one-year period runs from the time that the error or the fraud was discovered or from the time that the duress ended.
3 The ratification of a contract made voidable by duress or fraud does not automatically exclude the right to claim damages.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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