1 Nell’affitto di bestiame e nella soccida non compresi nell’affitto di un fondo agricolo, gli utili del bestiame appartengono, ove non sia diversamente stabilito dal contratto o dall’uso locale, all’affittuario.
2 Il nutrimento e la cura del bestiame sono a carico dell’affittuario, che deve corrispondere al locatore il fitto in denaro o in una parte degli utili.
1 In respect of a lease of livestock which is not part of an agricultural tenancy, all benefits arising from leased livestock belong to the tenant farmer unless otherwise provided by agreement or local custom.
2 The tenant farmer feeds and cares for the livestock and pays rent to the lessor in the form of either money or a share in the benefits in kind.
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