1 Al momento della restituzione, il locatore deve verificare lo stato della cosa e, se vi scopre difetti di cui l’affittuario deve rispondere, dargliene subito notizia.
2 Diversamente, l’affittuario è liberato dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili mediante l’ordinaria verifica.
3 Se il locatore scopre più tardi difetti di questo tipo, deve darne subito notizia all’affittuario.
1 When the object is returned, the lessor must inspect its condition and immediately inform the lessee of any defects for which he is answerable.
2 If the lessor fails to do so, he forfeits his claims save in respect of defects not detectable on customary inspection.
3 Where the lessor discovers such defects subsequently, he must inform the lessee immediately.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.