1 Il locatore può procedere a migliorie o modificazioni della cosa soltanto se possono essere ragionevolmente imposte all’affittuario e sempreché non sia già stata data disdetta.
2 Nell’esecuzione dei lavori, il locatore deve aver riguardo per gli interessi dell’affittuario; alle eventuali pretese dell’affittuario di riduzione del fitto e risarcimento dei danni sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di locazione (art. 259d e 259e).
1 The lessor may renovate or modify the object only where conscionable for the lessee and the usufructuary lease has not been terminated.
2 In carrying out such works, the lessor must give due consideration to the lessee’s interests; the provisions on leases in Title 8 (Art. 259d and Art. 259e) apply mutatis mutandis to any claims of the lessee for reduction of the rent and for damages.
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