1 Il conduttore è tenuto a tollerare i lavori necessari all’eliminazione dei difetti della cosa, ovvero alla rimozione o alla prevenzione dei danni.
2 Il conduttore deve permettere al locatore l’ispezione della cosa nella misura necessaria alla manutenzione, alla vendita o a una locazione successiva.
3 Il locatore deve annunciare tempestivamente al conduttore i lavori e le ispezioni e nell’eseguirli aver riguardo per gli interessi di quest’ultimo; sono salve eventuali pretese del conduttore di riduzione del corrispettivo (art. 259d) e risarcimento dei danni (art. 259e).
1 The tenant or lessee must tolerate works intended to remedy defects in the object or to repair or prevent damage.
2 The tenant or lessee must permit the landlord or lessor to inspect the object to the extent required for maintenance, sale or future leasing.
3 The landlord or lessor must inform the tenant or lessee of works and inspections in good time and take all due account of the latter’s interests when they are carried out; all claims of the tenant or lessee for reduction of the rent (Art. 259d) and for damages (Art. 259e) are reserved.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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