1 Il venditore deve informare il titolare del diritto di prelazione della conclusione del contratto di vendita e del suo contenuto.
2 Se il contratto di vendita è annullato dopo che il diritto di prelazione è stato esercitato o se la necessaria autorizzazione è rifiutata per motivi inerenti alla persona del compratore, l’annullamento o il rifiuto rimangono inefficaci nei confronti del titolare del diritto di prelazione.
3 Salvo clausola contraria del patto di prelazione, il titolare del diritto di prelazione può acquistare il fondo alle condizioni che il venditore ha convenuto con il terzo.
83 Introdotto dal. n. II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
1 The seller must inform persons with a right of pre-emption of the conclusion and content of any contract of sale entered into.
2 Where the contract of sale is terminated after the right of pre-emption has been exercised or if necessary permission is refused for reasons pertaining to the person of the buyer, such termination or refusal has no effect on the person to whom the right of pre-emption accrues.
3 Unless the pre-emption agreement provides otherwise, the person with the right of pre-emption may purchase the property on the conditions agreed by the seller with the third party.
81 Inserted by No II of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 1 Jan. 1994 (AS 1993 1404; BBl 1988 III 889).
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