1 Nei rapporti commerciali, se il compratore è in mora, il venditore ha il diritto di computare il suo danno secondo la differenza fra il prezzo di vendita della cosa e quello a cui l’ha posteriormente venduta in buona fede.
2 Trattandosi di merci che hanno un prezzo di borsa o di mercato egli può pretendere, anche senza vendita, la differenza fra il prezzo convenuto e quello di borsa o di mercato al giorno dell’adempimento.
1 Where the buyer in a commercial transaction fails to discharge his payment obligation, the seller is entitled to compensation for the difference between the sale price and the price at which he has subsequently sold the object in good faith.
2 In the case of goods with a market or stock exchange price, the seller is entitled to claim as damages the difference between the contractual sale price and the market price at the time of performance without needing to sell the object on.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.