1 Le eccezioni relative al debito spettano al nuovo debitore come al debitore precedente.
2 Le eccezioni personali del debitore precedente verso il creditore non possono essere opposte dal nuovo debitore, se il contrario non risulti dal contratto col creditore.
3 L’assuntore non può far valere contro il creditore le eccezioni che gli competono contro il debitore a dipendenza del rapporto giuridico su cui si fonda l’assunzione del debito.
1 Any defences arising from the debt relationship are available to the new debtor as they were to the former.
2 The new debtor may not invoke the defences personally available to the old debtor against the creditor, unless otherwise provided in the contract with the creditor.
3 Where the debt acquirer has defences arising against the debtor from the legal relationship underlying the assumption of debt, these may not be invoked against the creditor.
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