Rimangono riservate le speciali disposizioni che la legge stabilisce per la trasmissione di crediti.
Where the law envisages special provisions governing the assignment of claims, these are unaffected.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.