1 L’ammontare della pena convenzionale è lasciato all’arbitrio delle parti.
2 Essa non può essere richiesta quando sia diretta a convalidare una promessa illecita od immorale, come pure, salvo patto contrario, quando l’adempimento sia diventato impossibile per una circostanza di cui il debitore non è responsabile.
3 Il giudice deve ridurre secondo il suo prudente criterio le pene convenzionali eccessive.
1 The parties are free to determine the amount of the contractual penalty.
2 The penalty may not be claimed where its purpose is to reinforce an unlawful or immoral undertaking or, unless otherwise agreed, where performance has been prevented by circumstances beyond the debtor’s control.
3 At its discretion, the court may reduce penalties that it considers excessive.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.