1 Il debitore non può opporre al credito fondato sopra un titolo all’ordine se non le eccezioni che sono dirette contro la validità del titolo o desunte dal titolo stesso e le eccezioni che gli spettano personalmente contro l’attuale creditore.
2 Egli può opporvi le eccezioni dedotte dai suoi rapporti personali con un traente o con un portatore anteriore quando il portatore, acquistando il titolo, abbia scientemente agito a danno del debitore.
Where a payment instruction is not designated as a bill of exchange in the text appearing on the instrument itself but is expressly made out to order and satisfies all the other requirements of a bill of exchange, it counts as a bill of exchange.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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