Ad eccezione degli assegni bancari al portatore, qualsiasi assegno bancario, emesso in un Paese e pagabile in un altro Paese oppure in una parte d’oltre mare dello stesso Paese o viceversa, oppure emesso e pagabile nella stessa o in diverse parti d’oltre mare dello stesso Paese, può essere emesso in diversi esemplari (duplicati). Se un assegno bancario è emesso in diversi duplicati, questi devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettanti assegni bancari distinti.
1 The bearer’s rights of recourse against the endorser, the drawer and the other parties liable prescribe six months after the time limit for presentation expires.
2 The rights of recourse of one liable party against another prescribe six months after the date on which the cheque was honoured by such party or the claim based on the cheque was asserted against him.
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