1 L’assegno bancario può essere pagabile:
a una persona determinata con o senza l’espressa clausola «all’ordine»;
a una persona determinata con la clausola «non all’ordine» o altra equivalente;
al portatore.
2 L’assegno bancario a favore di una persona determinata, con la clausola «o al portatore» ovvero con altra equivalente, vale come assegno bancario al portatore.
3 L’assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore.
An interest comment appended to the cheque is deemed unwritten.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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