1 Le azioni cambiarie contro l’accettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza.
2 Le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente si prescrivono in un anno a decorrere dalla data del protesto levato in tempo utile o da quella della scadenza, se vi sia la clausola «senza spese».
3 Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l’azione di regresso è stata promossa contro di lui.
The prescriptive period is interrupted by commencement of action on the bill, submission of an application for debt enforcement proceedings, service of a third-party notice or petition in insolvency.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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