1 La cambiale può essere tratta in più esemplari identici (duplicati).
2 I duplicati devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettante cambiali distinte.
3 Il portatore può chiedere il rilascio di duplicati a sue spese, salvo che dalla cambiale risulti che essa è tratta come sola di cambio. A tale effetto egli deve rivolgersi al suo girante immediato il quale è tenuto a prestare l’opera sua verso il proprio girante e così di seguito fino al traente. I giranti sono tenuti a riprodurre le girate sui duplicati.
1 Where payment is made on one duplicate of the bill, the rights under all others are extinguished even if they do not bear a comment to the effect that payment on one renders all the others invalid. However, the drawee remains liable for any duplicate accepted that has not been returned to him.
2 Where an endorser has transferred the duplicates to a number of different persons, he and his subsequent endorsers are liable for duplicates bearing their signature which have not been surrendered.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.