1 Chi ha diritto di esercitare il regresso può, salvo clausola contraria, rimborsarsi con una nuova cambiale (rivalsa) tratta a vista su uno dei propri garanti e pagabile al domicilio di costui.
2 La rivalsa comprende, oltre le somme indicate negli articoli 1045 e 1046, un diritto di provvigione e la tassa di bollo sulla rivalsa.
3 Se la rivalsa è tratta dal portatore, l’ammontare ne è fissato secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal luogo dove la cambiale originaria era pagabile sul luogo del domicilio del garante. Se la rivalsa è tratta da un girante, l’ammontare ne è fissato secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal luogo dove il traente della rivalsa ha il suo domicilio sul luogo del domicilio del garante.
1 In the event that the holder fails to comply with the time limits
for presentation of a sight bill or an after-sight bill,
for protest for non-acceptance or for non-payment,
for presentation for payment of bills bearing the comment “No protest”,
he forfeits his rights against the endorser, the drawer and all other parties liable on the bill, with the exception of the acceptor.
2 In the event that the holder fails to comply with the time limit for presentation for acceptance prescribed by the drawer, he forfeits his right of recourse for non-acceptance and for non-payment, unless the wording of the comment shows that the drawer intended to exclude only liability for acceptance.
3 Where the time limit for presentation is indicated in an endorsement, only the endorser may rely on it.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.