Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 1040 g. Copia dell’atto di protesto

1 La persona o l’ufficio pubblico che leva il protesto deve farne una copia.

2 Questa copia deve indicare:

1.
la somma della cambiale;
2.
la scadenza;
3.
il luogo e la data dell’emissione;
4.
il traente, il trattario, come pure il nome della persona o la ditta, alla quale o all’ordine della quale deve farsi il pagamento;
5.
il nome della persona o la ditta che deve eseguire il pagamento, quand’essa non s’identifichi col trattario;
6.
gl’indicati al bisogno e gli accettanti per intervento.

3 La persona o l’ufficio pubblico che leva i protesti deve conservarne le copie, disposte per ordine cronologico.

Art. 1041 h. Defective protest

A protest signed by the competent notary or official body is valid even if not made in accordance with the regulations or if the information it contains is inaccurate.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.