1 Il debitore in mora al pagamento di una somma di danaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all’anno, quand’anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore.
2 Qualora nel contratto fossero stipulati, sia direttamente, sia mediante periodica provvisione bancaria, degli interessi superiori al cinque per cento, questi si potranno richiedere anche durante la mora.
3 Fra commercianti, finché nel luogo del pagamento lo sconto bancario ordinario superi il cinque per cento, potranno richiedersi gli interessi moratori in questa più elevata misura.
1 A debtor in default on payment of a pecuniary debt must pay default interest of 5% per annum even where a lower rate of interest was stipulated by contract.
2 Where the contract envisages a rate of interest higher than 5%, whether directly or by agreement of a periodic bank commission, such higher rate of interest may also be applied while the debtor remains in default.
3 In business dealings, where the normal bank discount rate at the place of payment is higher than 5%, default interest may be calculated at the higher rate.
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