Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 1037 d. Forma

1 Il protesto dev’essere steso sopra un foglio separato, che è aggiunto alla cambiale.

2 Se il protesto è levato su presentazione di più esemplari della medesima cambiale o su presentazione dell’originale e di una copia, basta aggiungere il protesto ad uno degli esemplari o all’originale della cambiale.

3 Menzione dev’essere fatta di questa operazione sugli altri esemplari o sulla copia.

Art. 1038 e. For partial acceptance

Where the bill of exchange is accepted for only part of the bill amount and protest is made for that reason, a copy must be made of the bill of exchange and the protest made on such copy.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.