1 Se la cambiale è pagabile a giorno fisso in un luogo in cui il calendario è differente da quello del luogo di emissione, la data della scadenza si intende fissata secondo il calendario del luogo di pagamento.
2 Se una cambiale tratta fra due piazze che hanno calendari diversi è pagabile a certo tempo data, la scadenza è stabilita contando dal giorno che, secondo il calendario del luogo di pagamento, corrisponde al giorno dell’emissione.
3 I termini di presentazione delle cambiali sono calcolati in conformità alle disposizioni del capoverso precedente.
4 Queste disposizioni non si applicano se da clausola della cambiale o anche dalle sole enunciazioni del titolo risulti l’intenzione di adottare norme diverse.
1 The holder of a bill of exchange payable on a specific date or a specified time after it was drawn or after sight must present the bill for payment on the payment date or one of the two subsequent working days.
2 Delivery of the bill to a clearing house recognised by the Swiss National Bank is equivalent to presentation for payment.818
818 Amended by Annex No II 2 of the National Bank Act of 3 Oct. 2003, in force since 1 May 2004 (AS 2004 1985; BBl 2002 6097).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.