La precisione è definita dai valori indicativi menzionati agli articoli 101 e 103. Se essi non possono essere rispettati, il procedimento da seguire deve essere definito d’intesa con il servizio cantonale di sorveglianza sulle misurazioni.
Accuracy is defined in terms of the guidelines given in Articles 101 and 103. If the prescribed accuracies cannot be maintained, further action should be arranged in consultation with the cantonal surveying supervision service.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.