1 I Cantoni possono stabilire che i piani corografici originali o relative riproduzioni vengano allestiti fintanto che non siano disponibili i dati della misurazione ufficiale necessari alla loro sostituzione.
2 I piani corografici esistenti devono essere tenuti a giorno nei settori in cui non sono disponibili i dati della misurazione ufficiale necessari alla loro sostituzione.
3 La Confederazione partecipa alle spese unicamente nella misura in cui non esista una misurazione ufficiale conformemente alle nuove disposizioni.
95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 507).
1 The cantons may decide that original general maps or reproductions therefrom may continue to be drawn up until the cadastral surveying data required for their replacement becomes available.
2 Existing general maps must continue to be updated in areas for which the cadastral surveying data necessary for their replacement is not yet available.
3 The Confederation only pays a share of the costs where no official cadastral surveying data under the new regulations is yet available.
96 Amended by No I of the O of 7 March 2003, in force since 1 April 2003 (AS 2003 507).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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