1 I Cantoni gestiscono servizi di contatto per le persone oggetto di misure. Detti servizi offrono consulenza alle persone oggetto di misure e ai loro congiunti e prestano un aiuto immediato nonché un aiuto a più lungo termine ai sensi dell’articolo 2 lettere a e b della legge federale del 23 marzo 200716 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) alle persone che l’autorità competente riconosce come vittime.
2 I servizi di contatto sostengono le persone oggetto di misure nel preparare e presentare le domande per la concessione del contributo di solidarietà.
3 Le persone oggetto di misure e i loro congiunti possono rivolgersi a un servizio di contatto di loro scelta.
4 Il Cantone che fornisce prestazioni a favore di una persona domiciliata in un altro Cantone è indennizzato da quest’ultimo. Si applica l’articolo 18 capoverso 2 LAV.
1 The cantons shall operate contact points for the persons affected. These shall provide counselling to the persons affected and their family members and provide persons recognised by the competent authority as victims with emergency aid and long-term help in terms of Article 2 letters a and b Victim Support Act of 23 March 200716 (Victim Support Act).
2 The contact points shall assist the persons affected in preparing and submitting their applications for the solidarity contributions.
3 Persons affected and their family members may go to the contact point of their choice.
4 Where a canton provides services to persons resident in another canton, it shall receive compensation from that canton. Article 18 paragraph 2 of the Victim Support Act applies.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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