1 Ogni Cantone designa un’autorità centrale per la Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori e la Convenzione dell’Aia sulla protezione degli adulti.
2 Le autorità centrali dei Cantoni svolgono i compiti assegnati alle autorità centrali da tali Convenzioni, a meno che l’articolo 1 capoverso 3 non disponga altrimenti.
3 Le autorità centrali dei Cantoni o le autorità da questi designate rilasciano, su richiesta, i certificati ai sensi dell’articolo 40 paragrafo 3 della Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori e dell’articolo 38 paragrafo 3 della Convenzione dell’Aia sulla protezione degli adulti.
1 Each canton shall designate a central authority responsible for implementation of the 1996 and 2000 Hague Conventions.
2 Unless Article 1 paragraph 3 stipulates otherwise, the cantonal central authorities are responsible for the tasks given to central authorities by the Conventions.
3 The cantonal central authorities or other authorities designated by the cantons shall on request issue the certificates provided for in Article 40 paragraph 3 of the 1996 Hague Convention and in Article 38 paragraph 3 of the 2000 Hague Convention.
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