Su richiesta scritta, l’UFG può ridurre o condonare l’emolumento di cui all’articolo 26 capoverso 1, segnatamente in caso di indigenza dell’assoggettato o per altri motivi importanti.
In response to a written request, the FOJ may reduce or waive the fee in terms of Article 26 paragraph 1, in particular in view of the financial circumstances of the person liable to pay or for other good cause.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.