L’ufficio di collocamento in vista d’adozione è tenuto a cooperare con le autorità nazionali ed estere competenti.
The adoption agency must cooperate with the competent authorities in Switzerland and abroad.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.