Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 19 Affari esteri
Internal Law 1 State - People - Authorities 19 Foreign affairs

195.11 Ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst)

195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 26 Prestazioni periodiche a seguito del soggiorno in un istituto pubblico

Se il richiedente si trova in una casa di riposo, un ospedale o un istituto simile all’estero, le prestazioni comprendono i costi giornalieri, spese accessorie incluse, fissati legalmente o contrattualmente per i soggiorni in un istituto pubblico, come pure una somma per le piccole spese.

Art. 26 Recurring benefits due to stays in public institutions

Benefits for persons in homes, hospitals and other establishments abroad comprise the statutory or legal daily allowances for a stay in a public institution plus ancillary expenses and pocket money.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.