1 Il DFAE è l’interlocutore principale delle persone e delle istituzioni svizzere all’estero.
2 Fornisce i servizi consolari avvalendosi di norma della propria rete di rappresentanze.
3 Coordina il trattamento delle domande con i competenti organi dell’Amministrazione federale e dei Cantoni ai quali sono assegnati compiti conformemente alla presente legge.
1 The FDFA is the central point of contact for concerns affecting Swiss persons and institutions abroad.
2 It generally provides consular services through its network of representations.
3 It coordinates incoming requests with the competent administrative bodies of the Confederation and cantons to which tasks are assigned under this Act.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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