In caso di indigenza della persona in questione o per altre importanti ragioni può essere concessa una dilazione oppure condonato parzialmente o totalmente il pagamento degli emolumenti o del rimborso spese. Se il pagamento dell’emolumento o del rimborso spese viene condonato parzialmente o totalmente è necessario considerare se la persona in questione ha dato prova di negligenza.
Fees or cost reimbursement may be deferred or waived in part or in full in case of need or for other good cause. If fees or cost reimbursement are waived in part or in full, account must be taken of whether the persons concerned have acted negligently.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.