1 La Confederazione può prestare assistenza a persone fisiche vittime di rapimenti o di prese d’ostaggi all’estero.
2 La rappresentanza venuta a conoscenza di un rapimento o di una presa d’ostaggi si adopera per trovare aiuti sul posto. In particolare invita le autorità competenti dello Stato ospite a prendere i provvedimenti necessari.
1 The Confederation may provide support to natural persons who are the victims of a kidnapping or hostage-taking abroad.
2 If a representation learns that a kidnapping or hostage-taking has occurred, it shall seek support locally. In particular, it shall call on the competent authorities of the receiving state to take the necessary action.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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