1 La Confederazione può assumere la protezione degli interessi di persone fisiche o giuridiche di uno Stato straniero. La decisione in merito spetta al Consiglio federale.
2 La protezione di questi interessi non può andare al di là di quella prevista per le persone svizzere.
1 The Confederation may protect the interests of individuals or legal entities from a foreign country. The Federal Council has decision-making authority in this regard.
2 Protection of such interests may not go beyond the protection granted to Swiss nationals.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.