1 Le prestazioni di aiuto sociale della Confederazione che sono state garantite non possono essere né cedute né costituite in pegno.
2 Ogni cessione o costituzione in pegno di aiuti sociali della Confederazione è nulla.
1 Social assistance benefits granted by the Confederation may not be assigned or pledged.
2 Any assignment or pledging of social assistance benefits shall be null and void.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.