La Confederazione concede l’aiuto sociale agli Svizzeri all’estero che vivono in stato d’indigenza, alle condizioni previste nel presente capitolo.
The Confederation grants social assistance to the Swiss Abroad who are in need, subject to the conditions set out in this Chapter.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.