195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst)
195.1 Federal Act of 26 September 2014 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Act, SAA)
Art. 14 Radiazione dal registro e distruzione dei dati
1 L’iscrizione è radiata dal registro degli Svizzeri all’estero se la persona iscritta:
- a.
- ha eletto domicilio in Svizzera;
- b.
- non possiede più la cittadinanza svizzera;
- c.
- era stata iscritta da minorenne nel registro degli Svizzeri all’estero e, nonostante essere stata invitata a farlo, non ha confermato il suo annuncio entro 90 giorni dopo il raggiungimento della maggiore età secondo il diritto svizzero;
- d.
- è deceduta;
- e.
- non è o non è più raggiungibile all’indirizzo indicato;
- f.
- è dichiarata scomparsa.
2 La distruzione dei dati è disciplinata nelle disposizioni d’esecuzione.
Art. 14 Deleting entries and destroying data
1 The entry in the Register of the Swiss Abroad shall be deleted if registered persons:
- a.
- take up residence in Switzerland;
- b.
- no longer hold Swiss nationality;
- c.
- were entered in the Register of the Swiss Abroad as minors and when they reached the age of majority failed to confirm the registration within 90 days despite being requested to do so in accordance with Swiss law;
- d.
- are deceased;
- e.
- cannot or can no longer be contacted at the specified address;
- f.
- are declared missing presumed dead.
2 The rules on destroying data are set out in the implementing provisions.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.